Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo
Prof. Leoluca Orlando

Come è noto il comma 6 dell’articolo 38 (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76: Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120), ha disposto la sostituzione del comma 6 dell’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, come di seguito indicato:

  1. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo
    Stato ai sensi dell’articolo 4.
    “La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.” (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania/Sezione Prima, Ordinanza n. 00549/2020 REG.PROV.CAU.- N. 00766/2020 REG.RIC.)

Di conseguenza, l’unico strumento – per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici – che il legislatore nazionale ha attribuito ai Comuni è il regolamento di cui al citato articolo 38.
La scrivente ritiene quindi, anche con riferimento alle considerazioni espresse dalla citata sentenza n.549/2020, che il Comune di Palermo debba dotarsi in tempi brevi della necessaria e consequenziale normativa regolamentare.
Conoscendo la Sua sensibilità sulla tematica in argomento e la Sua azione in difesa delle attribuzioni e delle funzioni degli enti locali e in particolar modo, come quelle del caso in parola che si pongono a tutela della comunità – con riferimento all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici – la invito ad attivare, in tempi coerenti con l’accelerazione che caratterizza l’impiego di tali impianti e la relativa “produzione” di campi elettromagnetici, l’iter finalizzato all’approvazione del citato regolamento. L’esercizio di tali funzioni di “governo del territorio”, si ribadisce, necessita, per disposizione legislativa, della propedeutica approvazione del relativo regolamento.

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Scritto da:

Katia Orlando

Consigliera Comunale di Palermo con Sinistra Comune